Facciamo chiarezza: qui una risposta a tutti i vostri dubbi sulle condizioni e caratteristiche che i carrelli elevatori devono possedere per usufruire di questa agevolazione
L’espressione “Industria 4.0” è entrata ormai a fare parte della quotidianità di ciascuno di noi, rivoluzionando il nostro modo di lavorare. Azioni come sapere in tempo reale dove si trovi un carrello o predire una anomalia prima che questa diventi una avaria, non sono più fantascienza bensì una piacevole e consolidata realtà.
Nel suo parere tecnico – il 394 dell’8 giugno 2021 – l’Agenzia delle Entrate chiarisce in maniera inequivocabile come l’agevolazione – credito d’imposta 4.0 o iperammortamento – possa essere applicata non solo al costo d’acquisto di dispositivo e software ma anche a quello del muletto su cui vengono allocati, esclusivamente se questi soddisfano “alcune caratteristiche tecnologiche, in parte “richieste” al bene oggetto d’investimento e in parte “richieste” all’impresa beneficiaria”.
In particolare, nel caso dei carrelli – beni inseriti nell’allegato A alla legge n. 232/2016 – affinché possano godere dei benefici 4.0 devono obbligatoriamente possedere nella loro configurazione di beni “nuovi”, ossia “presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione)”, 5 caratteristiche tecniche:
1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, viene richiesto il soddisfacimento di almeno 2 delle 3 caratteristiche che li rendono assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Differente il discorso per il soddisfacimento del requisito dell’interconnessione che dipende, come ricorda l’Agenzia, “non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa”.