Attraverso l’interpello 394/2021 l’Agenzia delle Entrate pone un punto fermo sulle misure 4.0 per i carrelli. Sì alla possibilità di interconnesione ai sistemi gestionali aziendali “tardiva”, ma a patto che già nativamente i carrelli rispettino le “5+2/3 caratteristiche” obbligatorie
L’espressione “Industria 4.0” è entrata ormai a fare parte della quotidianità di ciascuno di noi, rivoluzionando il nostro modo di lavorare. Azioni come
sapere in tempo reale dove si trovi un carrello o predire una anomalia prima che questa diventi una avaria, non sono più fantascienza bensì una piacevole e consolidata realtà. Una transizione verso l’automazione che è stata in parte favorita e sospinta da tutta una serie di incentivi statali che nel corso degli anni si sono succeduti, cambiando nome, modalità e tasso di rimborso, ma non finalità. Ultimo provvedimento in ordine di tempo è la legge di bilancio 2021 che prevede una compensazione in credito d’imposta in percentuale variabile a seconda del tipo di bene, del costo e dell’anno di acquisto.
Ad accendere un faro su queste misure e sulle modalità di ottenimento del credito è anche l’Agenzia delle Entrate che, rispondendo all’interpello di una azienda proprietaria di carrelli elevatori acquistati a partire dal 2017 ed equipaggiati con un particolare apparecchio così da soddisfare il requisito di interconnessione, fa luce sulle caratteristiche obbligatorie che i muletti – e più in generale, i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 – devono possedere affinché vengano riconosciuti come fiscalmente agevolati.
Nel suo parere tecnico – il 394 dell’8 giugno 2021 – l’Agenzia chiarisce in maniera inequivocabile come l’agevolazione – credito d’imposta 4.0 o iper- ammortamento – possa essere applicata non solo al costo d’acquisto di dispositivo e software ma anche a quello del muletto su cui vengono allocati, esclusivamente se questi soddisfano “alcune caratteristiche tecnologiche, in parte “richieste” al bene oggetto d’investimento e in parte “richieste” all’impresa beneficiaria”. In particolare, nel caso dei carrelli – beni inseriti nell’allegato A alla legge n. 232/2016 – affinché possano godere dei benefici 4.0 devono obbligatoriamente possedere nella loro configurazione di beni “nuovi”, ossia “presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione)”, 5
caratteristiche tecniche:
1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, viene richiesto il soddisfacimento di almeno 2 delle 3 caratteristiche che li rendono assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Differente il discorso per il soddisfacimento del requisito dell’interconnessione che dipende, come ricorda l’Agenzia, “non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa”.
In questo caso può essere acquisito anche dopo l’investimento e messa in funzione del bene, fermo restando come l’interconnessione “tardiva” non possa in nessun caso dipendere “dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0”. Si esclude quindi come “il successivo apporto di modifiche e integrazioni atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche” possa dare accesso ai benefici.
Nella parte finale dell’interpello trova spazio anche un paragrafo dedicato ai dispositivi, puntualizzando come i vantaggi previsti dalla legge “potrebbero
autonomamente riguardare i suddetti, in quanto (potenzialmente) classificabili nei beni relativi all’intervento di ammodernamento/revamping necessario a soddisfare le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche”, tuttavia “non è possibile in questa sede svolgere specifiche considerazioni in merito all’asserita idoneità che la società istante attribuisce ai suddetti dispositivi ai fini del soddisfacimento delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche nonché in merito a eventuali implicazioni sul rispetto della caratteristica concernente la rispondenza dei beni ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro, laddove l’intervento di modifica/installazione condotta da terze parti potrebbe alterare/modificare le condizioni di rischio valutate originariamente dal produttore (invalidando la documentazione dallo stesso prodotta al fine di documentare il rispetto di tale requisito)”.